CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
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PREAMBOLO I popoli europei nel
creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere
un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo
patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili
e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.
Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Unione contribuisce
al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto
della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca
di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché
la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario,
rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso
sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma,
nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione
e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari,
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità
e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte
europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi
diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri
come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. |
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CAPO I Articolo 1 La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2 1. Ogni individuo ha
diritto alla vita. Articolo 3 1. Ogni individuo ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica. Articolo 4 Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 1. Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
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CAPO III Articolo 20 Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge. Articolo 21 1. È vietata qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza,
il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali. Articolo 22 L'Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23 La parità tra uomini
e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia
di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Articolo 24 1. I bambini hanno
diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità. Articolo 25 L'Unione riconosce
e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26 L'Unione riconosce
e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione
alla vita della comunità. |
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CAPO IV Articolo 27 Ai lavoratori o ai
loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati,
l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni
previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28 I lavoratori e i datori
di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare
e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere,
in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa
dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29 Ogni individuo ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30 Ogni lavoratore ha
il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31 1. Ogni lavoratore
ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Articolo 32 Il lavoro minorile
è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore
all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. Articolo 33 1. È garantita la protezione
della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Articolo 34 1. L'Unione riconosce
e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale
e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità,
la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 Ogni individuo ha il
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche
alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella
definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Articolo 36 Al fine di promuovere
la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea. Articolo 37 Un livello elevato
di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono
essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente
al principio dello sviluppo sostenibile. Articolo 38 Nelle politiche dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. |
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CAPO V Articolo 39 1. Ogni cittadino dell'Unione
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato. Articolo 40 Ogni cittadino dell'Unione
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato. Articolo 41 1. Ogni individuo ha
diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e
dagli organi dell'Unione. 3. Ogni individuo ha
diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati
dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni
conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri. Articolo 42 Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43 Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni
o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale
di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44 Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una
petizione al Parlamento europeo. Articolo 45 1. Ogni cittadino dell'Unione
ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri. Articolo 46 Ogni cittadino dell'Unione
gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato. |
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CAPO VI Articolo 47 Ogni individuo i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati
violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel
rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Articolo 48 1. Ogni imputato è
considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata. Articolo 49 1. Nessuno può essere
condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se,
successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione
di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Articolo 50 Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto
o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge. |
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CAPO VII Articolo 51 1. Le disposizioni
della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione
nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze. Articolo 52 1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale
di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e
rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 53 Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel
rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione,
la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare
la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54 Nessuna disposizione
della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare
il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla
distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente
Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di
quelle previste dalla presente Carta. *
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